Art. 38.
(Tenuta della documentazione).

      1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la

 

Pag. 76

memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dalla presente legge.
      2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione di cui al comma 1 devono essere tali da assicurare che:

          a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

          b) la validazione delle informazioni inserite sia consentita solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

          c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di un codice identificativo autogenerato dagli stessi;

          d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

          e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dalla presente legge, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

          f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

          g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

      3. Nel caso di aziende articolate su vari sedi geografiche o su distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente all'immissione e alla validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

 

Pag. 77


      4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.